Nel caso potesse "circolare" si tratta di appoggiare un'iniziativa contro L'INQUINAMENTO LUMINOSO (nel Parco dei Sibillini tra Marche ed Umbria).
Ciao a tutti.
Il gruppo Facebook "Astrofili di Forca Canapine" (
http://www.facebook.com/groups/11235026 ... 497255404/) - su iniziativa di Andrea Boldrini - sta portando avanti un'iniziativa riguardante l'inquinamento luninoso presente nella zona, appunto di Forca, e chiede la collaborazione di tutti per "bombardare" di richieste i responsabili amministrativi.
Per chi non fosse al corrente se leggete la richiesta apprenderete, come ho appreso io, che esiste già una legge regionale nelle Marche per la protezione del cielo notturno che viene puntualmente disattesa (e non solo nel Parco dei Sibillini).
Si chiede dunque, a chi volesse partecipare all'iniziativa, di inviare la presente lettera agli indirizzi specificati all'inizio, e nessun altro giorno è più indicato di quello di oggi in cui si celebra l'ORA DELLA TERRA, quando dalle 20,30 alle 21,30 molti municipi spegneranno simbolicamente alcune illuminazioni pubbliche per incoraggiare provvedimenti contro l'inquinamento luminoso e a favore di uno stile di vita più sostenibile.
ECCO GLI INDIRIZZI E IL TESTO DELLA LETTERA:
Franco Perco (
franco.perco@sibillini.net)
Ente Parco dei Monti Sibillini (
parco@sibillini.net).
Gentile dott. Franco Perco,
facendo riferimento alla e-mail di Andrea Boldrini a lei inviata il giorno 12 Marzo 2013, avente per oggetto la richiesta d'incontro per l'applicazione delle leggi Umbria 20/05 e Marche 10/02 in materia di inquinamento luminoso all'interno del Parco Monti Sibillini, alla quale non è stata data risposta, in qualità di libero cittadino italiano, porto a sua conoscenza le seguenti gravi difformità in chiara violazione delle normative vigenti ( Legge Marche 10/02; Legge Umbria 20/05) supportando in alcuni casi, documentazione fotografica.
1. Piazzale Monti del Sole di Forca Canapine: un faro da stadio istallato sul tetto del rifugio illumina con estrema potenza tutta l’area del piazzale arrivando fino alla opposta montagna. Il faro è totalmente fuori legge così come i lampioni vicini al rifugio poiché non risultano full cut off (vedi foto 1 e 2).
2. Rifugio Colle le Cese di Forca canapine: un potente faro “simmetrico” istallato in un palo a lato della strada illumina l’intera facciata del rifugio sbordando il suo perimetro e andando a inquinare il cielo e la prospiciente montagnola in opposta posizione. L’accensione e lo spegnimento di questo faro è nell’arbitraria e capricciosa disponibilità di un bizzarro soggetto privato (vedi foto 3).
3. Lo stabile “Rifugio ARCA” (di proprietà Enel Arca di Ascoli Piceno) di Forca Canapine, è illuminato di notte da 4 lampioni a sfera altamente inquinanti e fuori norma nonché da un faro mal posizionato che invade tutto il bosco illuminando a giorno (vedi foto 4).
4. Castelluccio: da qualche anno sono stati rinnovati gli arredi illuminanti pubblici sostituiti con nuove lanterne chiaramente non a norma in quanto i quattro lati devono essere vuoti e non ricoperti di vetro, come invece si presentano, mentre la lampada deve essere incassata nell’armatura.
5. Le insegne luminose del rifugio Genziana di Forca Canapine sono fuori norma.
6. Le insegne luminose dello Hotel Canapine (quando in attività) sono fuori norma.
La legge che disciplina nella Regione Marche l’inquinamento luminoso è la L.M. 10/02 che in epigrafe così recita: “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso”.Per agevolare l'individuazione dei punti più significativi della legge riguardante la quaestio in oggetto, proponiamo questi articoli:
Nell'art. 7 sono previste le zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette istituite in base al PTRAP.
Nell’Allegato B (Disposizioni tecniche) della medesima Legge, il punto 9 prevede:“Nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 7, comma 3, deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente allegato, fatte salve le norme più restrittive stabilite dalle leggi in materia di aree protette e dalle disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette; inoltre:
a) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro con luminanza massima di 1 cd/m2;
b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: spegnimento totale entro le ore ventiquattro, salvo quanto previsto all’articolo 3, lettera i);
c) per le insegne pubblicitarie: spegnimento entro le ore ventiquattro;
d) per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura dell’esercizio e comunque entro le ore ventiquattro;
e) entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L’intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per 1.000 lumen a 90° ed oltre. E’ concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i Comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 4, già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Tutto ciò premesso, chiedo un incontro con lei al fine di decidere una strategia d'intervento coinvolgendo i Comuni interessati all'interno del territorio del Parco e i Comandi di Polizia Municipale dei rispettivi Comuni, così come prevede la legge, affinché si realizzi l'adeguamento a norma degli impianti citati e di altri eventualmente irregolari che non abbiamo ancora preso in esame.
Resto in attesa di una sua comunicazione e di un positivo riscontro.
VI PREGO DIFFONDETE E PARTECIPATE
Grazie per l'attenzione.
Elio