mi pare che la legge del Lazio stabilisca i livelli massimi di emissione
http://diamante.uniroma3.it/hipparcos/i ... minoso.htmArt. 2
(Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti)
1. Gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici di seguito indicati:
a) per gli impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali o di altro genere: emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 95° e oltre;
b) per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica interna: emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre;
c) per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con ottiche aperte di ogni altro tipo: emissione massima 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 100° e 0 cd/klm oltre 110°;
d) per gli impianti di qualsiasi altro tipo anche con uso di proiettori e torri-faro: emissione massima 15 cd/klm a 90° se con ottiche simmetriche, 5 cd/klm a 90° se con ottiche asimmetriche e comunque 0 cd/klm a 100° e oltre per entrambi i tipi
Art. 6
(Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti nelle zone di particolare protezione)
1. Nelle zone di particolare protezione gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici di seguito indicati:
a) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): emissione massima 0 cd/klm a 90° e oltre;
b) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre;
c) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): emissione massima 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 95° e 0 cd/klm a 110° e oltre;
d) per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d): emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre con fari simmetrici e 0 cd/klm a 90° e oltre se asimmetrici;
Art. 4
(Divieti)
1. Su tutto il territorio regionale è vietato:
a) l’uso di lampade con efficienza luminosa inferiore a 90 lm/W per gli impianti di cui all’articolo 2, lettere a) e d), nonchè inferiore a 60 lm/W per gli impianti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo; l’utilizzo di lampade a più bassa efficienza luminosa è possibile per gli impianti di illuminazione pubblica a carattere ornamentale e per gli impianti di illuminazione di beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del d.lgs 42/2004, qualora esistano comprovate esigenze di resa dei colori;
b) l’uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l’alto con diffusione verso l’emisfero superiore; ogni elemento preposto alla riflessione direzionale dei fasci luminosi è considerato parte integrante del sistema di illuminazione - sorgente secondaria – ed è quindi soggetto alle limitazioni sull’emissione di flusso;
c) la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sul territorio stesso, anche se gli impianti che li generano sono situati al di fuori di esso;
d) l’ utilizzazione delle superfici di edifici o di altri beni architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, fatta salvo quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 7.
Art. 3
(Prescrizioni particolari)
1. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici o privati, di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 17) e successive modifiche, con sagoma regolare, o di illuminazione di particolari degli stessi edifici, il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore, non intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare il 5 per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, con luminanza media delle superfici di 2cd/m2 . Tali impianti sono spenti o riducono il flusso luminoso dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale. La riduzione non può comunque essere inferiore al 30 per cento.
2. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici o privati o di altri beni, ivi compresi quelli di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del d.lgs. 42/2004, con sagoma irregolare, il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore, non intercettato dalle superfici della struttura illuminata, non deve superare il 10 per cento di quello emesso dai corpi illuminanti, con luminanza media di 2cd/m2. Tali impianti sono spenti o riducono il flusso luminoso dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale. La riduzione non può comunque essere inferiore al 30 per cento.
3. Per gli impianti di illuminazione esterna di facciate di capannoni, insediamenti industriali, artigianali, commerciali, abitazioni private e di ogni altro tipo di edificio, è vietato l’uso di sistemi di illuminazione dal basso verso l’alto. Tali impianti hanno una luminanza media delle superfici non superiore a 1 cd/m2 , sono spenti dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale o dotati di riduttore di flusso, emesso per gli stessi orari, con una riduzione del flusso luminoso non inferiore al 30 per cento. Sono altresì fatti salvi i limiti di emissione del flusso luminoso fuori sagoma di cui ai commi 1 e 2.
4. Le insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno sono spente dalle ore 24,00 nel periodo di ora solare e dalle ore 1,00 nel periodo di ora legale ed hanno una luminanza media di 10 cd/m2. Per le insegne di esercizi commerciali o altro genere di attività che si svolgano dopo tale orario, lo spegnimento coincide con quello di chiusura degli stessi esercizi o attività. Le insegne non dotate di luce interna sono illuminate dall’alto verso il basso.
5. Il contributo ai valori di illuminamento sul piano di calpestio dovuto agli apparecchi privati preposti all’illuminazione delle vetrine e delle zone di accesso ai negozi, ad una distanza di 100 cm dalla vetrina, non deve superare il valore di 100 lux. La luminanza media sulle superfici delle vetrine, misurata da un punto situato sull’asse centrale ad 1 metro di distanza dalla vetrina e ad 1,50 metri da terra, non deve superare il valore di 10 cd/m2.
6. In tutti gli impianti di cui all’articolo 2, con flusso luminoso complessivo superiore a 150 klm, il flusso medesimo va ridotto dopo le ore 24,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 1, 00 nel periodo di ora legale, in misura non inferiore al 30 per cento e comunque nel rispetto dei limiti minimi fissati dalle normative tecniche relative alla sicurezza stradale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, limitatamente allo spegnimento e alla riduzione del flusso luminoso, non sono obbligatorie per gli impianti di illuminazione delle strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della difesa.