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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 6:46 
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Gianni Benintende ha scritto:
Ottimo inseguimento, con stelle perfettamente rotonde in tutto il campo.
Buona profondità e bel colore, anche.

Ciao
Gianni


Gianni, non per fare bastian contrario ma, le stelle sono elongate in alto a SX ed in basso a DX ed al centro perfette.
Segno che il Borg, nè ho visti molti così, non è perfetto; io consiglierei di fare altre prove e, se si comporta nella stessa maniera, portarlo dove lo si è comprato per la sostituzione immediata.
Poi Milo, avete un sito interned dell'Osservatorio?
Ciao a tutti.
Ettore

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Strumentazione fissa:In origine era Astrosib RC360mm F 8.0, ma da 2006 sono bloccato per mancanza del telescopio, ancora non riparato. Provvisoriamente ho
Meade 14" F 10 montato su GM2000QCI (ottima montatura)+ ST8XME

Strumentazione portatile:
Gm8 losmandy + APO Tripletto 102 F 7.0 + Sigma 3200ME + Sbig 237a


Cieli sereni e non inquinati.
Angeli e ministri di Grazia difendeteci.

Ettore
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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 7:02 
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ettoreguido ha scritto:
Gianni, non per fare bastian contrario ma, le stelle sono elongate in alto a SX ed in basso a DX ed al centro perfette.
Segno che il Borg, nè ho visti molti così, non è perfetto; io consiglierei di fare altre prove e, se si comporta nella stessa maniera, portarlo dove lo si è comprato per la sostituzione immediata.


Ciao Ettore. Quando mi riferivo alla rotondità delle stelle stavo più che altro pensando alla qualità della guida, non ad un'analisi critica dell'ottica. In effetti, a guardar bene, nei bordi si nota un certo allungamento. Ma ritengo che si tratti di un limite fisico dello strumento, non di un difetto di fabbricazione.
In questi casi, se non mi sentissi soddisfatto, anziché sostituirlo con un altro esemplare io andrei a scegliere un modello differente, perchè tutti quelli della stessa serie potrebbero mostrare più o meno la stessa caratteristica. Inoltre, non so quanto il rivenditore sia disponibile a sostituire più volte lo strumento alla ricerca dell'esemplare migliore, ammesso che ne abbia più di uno in magazzino.

Buon fine settimana

Gianni



Un cordiale saluto,
Gianni

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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 7:13 
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Ciao Gianni, vedo che sei sveglio anche tu.
Riguardo il Borg, la ditta lo giudica e lo vende come: capace di campo corretto con e senza riduttore-spianatore e restituisce immagini di formato fino al 24x36 senza aberrazioni".
Pertanto è una corbelleria, per non dire di peggio.
Soluzione, giustamente come hai detto tu, cambiare marca, oppure come ho detto io; sempre se si è legati al marchio Borg, un altro che sia perfetto.
Non importa se il venditore fa i capricci, lui è li per vendere e per fare assistenza; non per lavarsene le mani una volta venduta l'ottica.
Alla fine chi sborsa i soldi siamo noi soli.
Io ho comprato un Borg 100ED con tubo da 115mm, sapevo che aveva un pò di cromatismo, ma l'ho comprato ugualmente.
Questo significa chi me lo ha venduto mi ha detto tutta la verita sull'ottica ed alla fine ho scelto io.(Bisogna essere informati dal venditore prima di scegliere)
Con immensa Stima.
Ettore

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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 7:28 
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Iscritto il: lunedì 11 settembre 2006, 11:27
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ettoreguido ha scritto:
Ciao Gianni, vedo che sei sveglio anche tu.
Riguardo il Borg, la ditta lo giudica e lo vende come: capace di campo corretto con e senza riduttore-spianatore e restituisce immagini di formato fino al 24x36 senza aberrazioni".
Pertanto è una corbelleria, per non dire di peggio.
Soluzione, giustamente come hai detto tu, cambiare marca, oppure come ho detto io; sempre se si è legati al marchio Borg, un altro che sia perfetto.
Non importa se il venditore fa i capricci, lui è li per vendere e per fare assistenza; non per lavarsene le mani una volta venduta l'ottica.
Alla fine chi sborsa i soldi siamo noi soli.
Io ho comprato un Borg 100ED con tubo da 115mm, sapevo che aveva un pò di cromatismo, ma l'ho comprato ugualmente.
Questo significa chi me lo ha venduto mi ha detto tutta la verita sull'ottica ed alla fine ho scelto io.(Bisogna essere informati dal venditore prima di scegliere)
Con immensa Stima.
Ettore

Purtoppo di fesserie, per non dire altro, i vari rivenditori ci campano! Se vuoi uno strumento corretto al 24x36 o oltre DEVI SPENDERE! Non tutti lo vogliono capire e, quindi, sono ben disposti a farsi fregare pur di spendere poco. Il mondo è pieno di EQ6 che guidano come una AP1200 o GM2000 o Paramount!


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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 7:44 
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Tipo di Astrofilo: Fotografo
Vittorio, concordo pienamente con te.
A quel punto cosa bisogna fare?
Denunciare i rivenditori ai sensi Art. 640 C.P., volgarmente detta TRUFFA?
Sarebbe da fare, così imparano a fare i furbi.
Saluti
Ettore

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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 10:28 
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Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 15:35
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Località: Dove mi portano le stelle
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Prima di parlare "e di fare" denunce per truffa sarebbe sempre bene documentarsi però se effettivamente la pubblicità è solo incompleta, errata o truffaldina.
Se si tratta di comportamento doloso (da provare in tribunale) allora è truffa altrimenti si rischia una querela per diffamazione.
Ettore, prima di parlare di codice penale ecc. considera "anche" che su 1800 utenti ci possono anche essere delle persone che "si infiammano" facilmente col rischio di consigliarli azioni che si ritorcono contro di loro.
Per cui diciamo che il codice penale prevede il reato di truffa ma che deve essere provato altrimenti ci possono essere azioni risarcitorie da parte della controparte. e da una denuncia per un tubo da 1500 euro magari viene riconosciuto un danno per diffamazione 10 volte tanto.

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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 10:34 
Grazie "Milo" per il lavoro fatto e per aver considerato le mie precedenti righe in modo costruttivo. Così è sicuramente meglio. Complimenti.
Cordialmente
Alessandro


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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 10:50 
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Località: Caserta (N:41° E:14°)
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Una gran bella immagine Milo. Quale possessore di un Borg101ED oltre ai
complimenti ti chiedo qualche ragguaglio sul setup usato.
Ovvero, hai usato il riduttore spianatore adatto alle reflex digitali? (Credo
di si a vedere dall'immagine ma meglio una conferma).

Mi preme mettere a disposizione la mia breve esperienza su questi strumenti:
l'ottica se non ben collimata, specie in abbinamento allo spianatore, fornisce
immagini di stelle elongate nel verso della scollimazione per l'appunto.
Dunque, hai verificato anche lo stato di collimazione della cella?

Io lo devo fare ogni volta prima di una sessione visto che se non ben tensionato
tende a scollimarsi facilmente anche senza sbattimenti vari o grosse variazioni
termiche.

Saluti, Antonello

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MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 14:02 
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Renzo_Del_Rosso ha scritto:
Prima di parlare "e di fare" denunce per truffa sarebbe sempre bene documentarsi però se effettivamente la pubblicità è solo incompleta, errata o truffaldina.
Se si tratta di comportamento doloso (da provare in tribunale) allora è truffa altrimenti si rischia una querela per diffamazione.
Ettore, prima di parlare di codice penale ecc. considera "anche" che su 1800 utenti ci possono anche essere delle persone che "si infiammano" facilmente col rischio di consigliarli azioni che si ritorcono contro di loro.
Per cui diciamo che il codice penale prevede il reato di truffa ma che deve essere provato altrimenti ci possono essere azioni risarcitorie da parte della controparte. e da una denuncia per un tubo da 1500 euro magari viene riconosciuto un danno per diffamazione 10 volte tanto.


Renzo, posso condividere ma non essere pienamente concorde con tè, ma ti espongo brevemente il concetto di Truffa:
Il concetto di truffa ex art. 640 c.p. ricalca lo schema tipico dei reati di danno, come sembra potersi desumere dalla lettura della norma in esame, laddove il reato si consuma con la verificazione di un evento dannoso (per taluni "deminutio patrimonii") per il soggetto passivo del reato, a tutto vantaggio del soggetto attivo, ovvero di un terzo (secondo una certa tesi) che acquisisce un "ingiusto profitto".

L'importanza di una esatta interpretazione del concetto di danno, allora, assume in quest'ambito un particolare significato, dipendendo da essa tanto la sussistenza del reato in sé, quanto, per taluni aspetti, la risarcibilità di eventuali danni sul piano civilistico.

D'altronde, la problematica della truffa assume valore ancora più pregnante laddove si pensi alla sua idoneità ad incidere, in modo fraudolento, sul processo di volizione di un determinato soggetto, condizionandone le scelte, sub specie, anche, della formulazione di un contratto ovvero di talune clausole. In questo senso, dunque, potrebbe venire ad emergere la figura della c.d. truffa contrattuale, che si realizza, secondo parte della giurisprudenza (Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas), quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso.

Il reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., che sembra richiedere la dimostrazione del nesso eziologico induzione all'errore, formazione del contratto e ingiusto profitto con altrui danno, si colloca nella più ampia tematica dei reati contratto e in contratto, dove i primi presenterebbero una illiceità dell'oggetto contrattuale, mentre i secondi taluni vizi del consenso, ex art. 1427 c.c. In particolare, infatti, nei reati c.d. contratto, le parti si accorderebbero contrattualmente al fine di commettere un illecito, formulando un contratto nullo ex art. 1418 c.c., mentre nei reati c.d. in contratto, come la truffa contrattuale, l'oggetto o la causa del negozio giuridico sarebbero di per sé validi, ma viziati sul piano del consenso e, quindi, legittimerebbero un'azione di annullamento, ex art. 1441 c.c. e ssgg.

Tuttavia, sebbene i problemi attinenti alla c.d. truffa contrattuale siano innumerevoli, soprattutto con riferimento alla fase della trattativa contrattuale ovvero all'individuazione della c.d. idoneità all'errore, in questa sede si affronterà il problema della sua risarcibilità, sub specie di "danno esistenziale".

Tale ultima figura di danno, idoneo a incidere sulle possibilità realizzative della persona umana, negli ultimi anni ha assunto particolare rilievo affiancandosi, secondo parte della dottrina, agli altri tipi di danno risarcibile ex art. 2043 c.c., come il danno biologico, biologico-psichico, morale soggettivo. Il problema interpretativo, in verità, sembra essere particolarmente complesso, tantoppiù che, sussistendo il rischio di un'inutile duplicazione delle voci di danno, altra parte della dottrina ha sostenuto l'inesistenza concettuale del c.d. danno esistenziale.

Secondo tale ultima impostazione, infatti, il concetto stesso di esistenza del singolo individuo sarebbe da ridurre di portata poiché implicito e assorbito dalle altre voci di danno; in particolare, si dice, come laddove la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità del danno biologico (inteso come danno all'integrità psico-fisica dell'individuo, ex art 2-32 Cost.), in verità, implicitamente avrebbe ricompreso il c.d. danno esistenziale. In altre parole, si sostiene, come il danno effettivamente risarcibile in seguito a reato, ex art. 2059 c.c., ovvero nel caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in generale, possa essere strutturato in modo statico, come il danno patrimoniale (c.d. deminutio patrimonii nell'ambito della truffa contrattuale), oppure in modo dinamico come il danno biologico. In questo senso, infatti, si precisa come appaia ovvio che ogni danno dinamico, come quello biologico (per taluni aspetti), vada ad estendersi a tutte le scelte future dell'individuo, investendo anche le sue possibilità realizzative come persona umana e, quindi, la sua esistenza. D'altronde, si precisa, come lo stesso diritto alla salute che si presume violato a seguito dell'individuazione del danno biologico, avrebbe il suo referente ultimo nell'art. 2 Cost., così come accadrebbe in presenza di un danno esistenziale.

Secondo altra tesi, invece, il danno esistenziale avrebbe una sua autonomia concettuale, del tutto "slegata" dalle altre tipologie di danno, a cui, al più, andrebbe ad aggiungersi. In particolare, si dice, come lo stesso danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (ex art. 32 Cost.), ovvero il c.d. danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima ("pretium doloris"), non potrebbero, di per sé, esaurire tutta la sfera del danno giuridico risarcibile, poiché vi sarebbero altri interessi, di rango costituzionale, giuridicamente tutelati, come la libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., la libertà personale, ex art. 13 Cost., ovvero, più in generale, la libertà di autodeterminazione. In questo senso, dunque, lo stesso danno biologico e morale soggettivo non potrebbero assurgere a categoria giuridica omnicomprensiva del danno risarcibile, anche al fine di non trattare in modo uguale situazioni diseguali, ex art. 3 Cost. (così come interpretato dalla Corte Costituzionale).

D'altronde, la stessa Corte Costituzionale (11-07-2003, n. 233) in coerenza con parte della giurisprudenza (Cass. 31-05-2003, n. 8827) sembra, ormai, essersi orientata in questo senso interpretando il concetto di danno esistenziale come derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, diversi dal danno biologico.

Si precisa, ad ogni modo, come seppure il rischio di duplicazione delle voci di danno sia elevato, tale problematica sarebbe da ridurre di portata laddove venga ad essere controbilanciata da esigenze di tutela effettiva del danneggiato, che si possono realizzare solo tramite una lettura completa dei diritti costituzionalmente garantiti. Se, infatti, il danno biologico trova fondamento nello stesso diritto alla salute ex art. 32 Cost., seppure strumentale per lo sviluppo della persona umana ex art. 2 Cost., non può riassumere in sé tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti, come ad esempio la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., sub specie (per taluni aspetti) di libertà contrattuale.

Sotto questo profilo, dunque, ci si chiede se possa essere risarcito il danno esistenziale in seguito a reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., laddove gli artifizi e raggiri posti in essere dal soggetto attivo del reato, lungi dal costituire un danno biologico-psichico, abbiamo determinato il soggetto passivo a concludere un contratto, come ad esempio nel caso di compravendita immobiliare.

In questo senso, allora, il soggetto passivo del reato potrebbe vivere in una casa ovvero in una zona nella quale non avrebbe mai vissuto senza gli artifizi posti in essere dal soggetto attivo, trovandosi condizionato in modo fraudolento nelle sue scelte esistenziali, sub specie anche di relazioni sociali o di vicinato. D'altronde, qualora si negasse tutela giuridica sul piano della risarcibilità del danno al soggetto passivo vi sarebbe un ingiustificato vuoto di tutela e, ad ogni modo, vi sarebbe stata una violazione della libertà di autodeterminazione contrattuale, costituzionalmente garantita (come sembra desumersi da una lettura sistematica dello stesso titolo III della Costituzione).

Sotto questo aspetto, allora, il problema della risarcibilità del danno esistenziale, così come interpretato dalla giurisprudenza citata, a seguito di reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., dovrebbe trovare soluzione positiva.

Tuttavia, parte della dottrina, sembra smentire tale assunto, ponendo l'accento sul concetto stesso di danno ex art. 640 c.p. Si dice, infatti, che un'interpretazione rigorosa del concetto di danno ex art. 640 c.p., dovrebbe portare a escludere la risarcibilità di danni, per così dire, di matrice soggettiva come il danno esistenziale, poiché laddove lo stesso legislatore ha collocato il reato di truffa nell'ambito dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ha inteso limitare l'individuazione del danno al solo profilo economico-patrimoniale inteso in senso meramente oggettivo, escludendo, quindi, eventuali danni esistenziali. Si aggiunge poi, come la stessa configurazione del danno esistenziale sarebbe, in questi casi, molto debole poiché anche nel caso prospettato di truffa contrattuale avente ad oggetto la compravendita di un immobile da destinare a residenza familiare, non sussisterebbe necessariamente un danno, ma anzi potrebbero formarsi relazioni sociali intense e, per così dire, qualificate, che diversamente (e cioè senza la condotta antigiuridica) non sarebbero sorte.

In altre parole, si dice, come non solo il danno esistenziale sarebbe irrisarcibile a seguito di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., perché il danno previsto dal legislatore non avrebbe matrice soggettiva, ma per di più, a rigore, non si potrebbe neanche parlare di danno certo; in questo senso, allora, qualora si opti per la tesi contraria si rischierebbe di entrare in contrasto con tutti i principi generali posti a fondamento dell'ordinamento giuridico, come la certezza del diritto e l'art. 40 c.p.

D'altronde, si dice, la stessa giurisprudenza (Cass. Sez. II, 23-12-1997, Marrosu) sembra accogliere, almeno in linee generali, il concetto di danno ex art. 640 c.p., in senso oggettivo, sub specie di offesa al patrimonio.

Secondo altra impostazione, invece, il danno realizzato tramite truffa contrattuale non sarebbe solo economico, ma anche soggettivo, nel senso, cioè, di tutelare anche la libertà di autodeterminazione contrattuale. In questo senso, infatti, si dice, poiché lo stesso diritto penale non può esaurirsi nella tutela esclusiva di danni meramente economici, sarebbe pur sempre necessario considerare come "quantum" minimo il danno nella sua accezione economica per poi, per così dire, personalizzarlo.

Si precisa, infatti, come il disvalore del fatto ex art. 640 c.p. incida non solo in via diretta sul patrimonio del soggetto passivo del reato, ma anche in via indiretta su tutte le sue scelte economiche ed esistenziali collegate e, in questo senso, vi sarebbe un danno certo almeno sotto il profilo della violazione della libertà di autodeterminazione; in altre parole, secondo tale tesi, il danno patrimoniale (c.d. deminutio patrimonii) a cui il legislatore sembra far riferimento, ex art. 640 c.p., sarebbe quello dato da un aspetto oggettivo ed uno soggettivo, tanto che altra parte della dottrina ha sostenuto come, in definitiva, si tratti di danno "oggettivo soggettivizzato".

Anche in questo senso, allora, pur ponendo l'accento sul concetto di danno ex art. 640 c.p., a rigore, bisognerebbe propendere per la tesi della risarcibilità del danno esistenziale a seguito di truffa contrattuale poiché, anche in tale concetto di danno, sembra rinvenirsi una matrice di natura soggettiva.
Tuttavia, la dottrina prevalente sottolinea come la stessa lettera della legge ex art. 2059 c.c. non imporrebbe all'interprete una verifica della ratio giustificatrice di ogni singolo danno penale, tanto più che, di recente, la stessa Corte Costituzionale (233/2003) ha ammesso la risarcibilità dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. anche nel caso di sola sussistenza di indici presuntivi di responsabilità e non di colpa in senso stretto.

Se, allora, all'interprete non è richiesto l'accertamento della colpa penale, in senso stretto, ai fini del risarcimento civile ex art. 2059 c.c., a fortiori, evidentemente, non sarà richiesta l'indagine ermeneutica sul concetto di danno ex art. 640 c.p.

Lo stesso art. 2059 c.c., infatti, sembra ammettere la risarcibilità del danno, indipendentemente dal concetto di colpa sulla falsariga della c.d. responsabilità oggettiva, non richiedendo, altresì, un'interpretazione rigorosa del concetto da danno.

In altre parole, dunque, il nesso eziologico danno-conseguenza, inteso come danno non patrimoniale conseguente ad un evento lesivo, avrebbe natura oggettiva ed implicherebbe, per così dire, una responsabilità ex art. 2059 c.c. e art. 640 c.p., anche sub specie di danno esistenziale.

D'altronde, anche la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sembrano optare per tale tesi.

In particolare, infatti, è stato detto come il problema della risarcibilità del danno esistenziale o meno, non richiederebbe un'interpretazione rigorosa del concetto di danno nei singoli reati, bensì il collegamento logico-giuridico tra un danno e la lesione di interessi di rango costituzionale (in tal senso Corte Cost. 233/2003), come verrebbero ad emergere nel caso di truffa contrattuale, dove la frode andrebbe ad incidere negativamente sul processo di volizione del soggetto passivo, limitandone la sua libertà di autodeterminazione.

Anche sotto questo profilo, allora, il problema della risarcibilità o meno del c.d. danno esistenziale a seguito di truffa contrattuale sembra trovare soluzione positiva.

la pubblicità ingannevole è:

L’art. 20.1. a) (già art. 2 D.lgs 74/1992) definisce la pubblicità come “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale, o promozionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi, oppure la prestazione di opere o di servizi”.
Si tratta di una definizione molto ampia, come confermato dall’art. 18.1 Cod. secondo cui le disposizioni del titolo III si applicano a quasiasi forma di comunicazione commerciale, comunque effettuata.
Va da sè che la persona, la Società che sente molte lamentele su questo strumento e non fà niente per risolverlo (cambiare forma di pubblicità) è passibile di denuncia per truffa di cui all'Art. C.P. 640 su citato.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo.

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