vedovato ha scritto:
<<Per quanto riguarda specificamente la Lombardia la denuncia di impianti di illuminazione pubblica non a norma deve provenire da un osservatorio astronomico >>
No, non è così. Non sta scritto da nessuna parte che la denuncia deve partire dagli Osservatori. Lo può fare qualunque cittadino (come infatti è accaduto).
Cito dalla legge Lombardia:
“Art. 8 (Sanzioni)
1. Chiunque non ottemperi all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l’ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l’inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.
2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.
3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:
a) da € 2.000 a € 6.000 per l’inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all’articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l’opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;
b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 7.
Commenti: Qualora siano i comuni che non ottemperino ai loro doveri le provincie possono comminare delle sanzioni di loro iniziativa.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l’esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.
5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.
Commenti: La regione può comminare delle sanzioni per le provincie qualora non ottemperino al loro doveri.
6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l’adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.”.
Ribadisco l'opportunità di iscriversi nella ML di CieloBuio. Può comunque tenere i contatti tramite gli amici astrofili di Trento
Saluti
m.v.
La ringrazio del tempestivo riscontro.
La pregherei di segnalarmi gli estremi della legge da Lei citata, io infatti avevo letto questo testo dell'art. 8 della Legge Regionale della Lombardia n. 17/2000:
"(Sanzioni per le zone tutelate)
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori
tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora
non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito dei comandi
di polizia municipale del comune competente, nella sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire
2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di
inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite
dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno
regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi
pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per
l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di
cui alla presente legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di
uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di
tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo
dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica
illuminazione fino a quando non si adeguino alla stessa e, entro e non
oltre quattro anni, alla normativa vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione
della Giunta regionale, previa ispezione e su segnalazione degli
osservatori astronomici territorialmente competenti."
Comunque anche la norma da Lei citata non prevede competenze della Procura della Repubblica.
La pregherei di segnalarmi il progetto di legge della Provincia di Trento nella versione da Lei citata.
Cordiali saluti
Mario Giuliano